Per quanto riguarda Telecom, la pratica prevedeva anche il pagamento di ulteriori somme nelle ipotesi di passaggio ad altro operatore. Nel caso di Wind, invece, è stata considerata scorretta anche la condotta consistente nell'aver modificato il periodo di rinnovo per le opzioni rispetto alle quali era stato applicato uno sconto sul costo di attivazione, richiedendo, in caso di cessazione anticipata, un corrispettivo per il recupero di tale sconto.
In sostanza, per l'Antitrust, l'imposizione unilaterale del passaggio da 30 a 28 giorni del periodo di rinnovo ha comportato un aggravio economico per tutti i clienti che non avevano intenzione di accettare la modifica.
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